D.P.R. 75/13: ecco i requisiti per i Certificatori Energetici
Nella Gazzetta Ufficiale del 27/06/13 è stato pubblicato il tanto atteso D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75, recante il "Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare la qualificazione e l'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.”
Il nuovo D.P.R. è entrato in vigore il 12 luglio 2013 ed attua, con un certo ritardo (che è valso all’Italia una procedura di infrazione da parte dell’UE), l’art. 4, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 192/05 – di recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell'edilizia – che ha previsto l'emanazione di un decreto per stabilire i requisiti professionali e i criteri di accreditamento dei certificatori energetici.
N.B. Si ricorda che l’art. 6 del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. prevede la certificazione energetica degli edifici, ad opera di professionisti abilitati, nei seguenti casi:
- nuova costruzione o ristrutturazione di edifici / unità immobiliari;
- vendita o locazione di edifici / unità immobiliari.
L'ACE, inoltre, deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione, edilizio e impiantistico, che modifica la prestazione energetica dell'edificio nei termini seguenti:
a) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione che riguardino almeno il 25% della superficie esterna dell'immobile;
b) ad ogni intervento migliorativo della prestazione energetica a seguito di interventi di riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l'istallazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno 5 punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti;
c) ad ogni intervento di ristrutturazione impiantistica o di sostituzione di componenti o apparecchi che, fermo restando il rispetto delle norme vigenti, possa ridurre la prestazione energetica dell'edificio;
d) facoltativo in tutti gli altri casi.
L'art. 2, c. 1 del D.P.R. 75 stabilisce che sono abilitati all'attività di certificazione energetica i seguenti soggetti:
• i tecnici abilitati, in possesso di un titolo di studio adeguato ed abilitati alla professione, sia in veste di dipendenti di enti e organismi pubblici o di società di servizi pubbliche o private, comprese le società di ingegneria, che i professionisti liberi od associati;
• gli Enti pubblici e gli organismi di diritto pubblico operanti nel settore dell’energia e dell’edilizia, che esplicano l’attività con un tecnico, o con un gruppo di tecnici abilitati, in organico;
• gli organismi pubblici e privati qualificati a effettuare attività di ispezione nel settore delle costruzioni edili, opere di ingegneria civile in generale e impiantistica connessa, accreditati presso l’organismo nazionale italiano di accreditamento (ACCREDIA);
• le ESCO, società di servizi energetici che operano conformemente alle disposizioni di recepimento e attuazione della Direttiva 2006/32/CE sull’efficienza degli usi finali dell’energia ed i servizi energetici.
Secondo l’art. 2, c. 2 del D.P.R. 75 i REQUISITI necessari per ottenere l'abilitazione sono:
• laurea o diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico di cui al comma 3, lett. da ‘a)’ a d’)’, iscrizione all'Ordine / Collegio professionale di riferimento ed abilitazione all’esercizio della professione relativa alla progettazione di edifici e impianti, nell’ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legge vigente. Il tecnico abilitato, quindi, opera all’interno delle proprie competenze;
oppure:
• titoli di studio di cui al comma 3, non corredati dell’abilitazione professionale, oppure laurea o diploma di istruzione tecnica nel settore tecnologico di cui al comma 4, lett. da ‘a)’ a d’)’, ed attestato di frequenza, con superamento dell’esame finale, di specifici corsi di formazione – della durata minima di 64 ore e con contenuti conformi a quanto previsto dall’Allegato I del D.P.R. 74* – sulla certificazione energetica degli edifici, autorizzati dal Ministero dello Sviluppo economico, di concerto con i Ministeri delle Infrastrutture e dell'Ambiente.
IN PRATICA: sono esonerati dall'obbligo del corso i tecnici iscritti al rispettivo Ordine / Collegio professionale ed in possesso di abilitazione professionale alla progettazione di edifici e impianti asserviti agli edifici stessi, nell'ambito delle specifiche competenze a esso attribuite dalla legislazione vigente.
Il tecnico in possesso solo di idoneo titolo di studio e dell’attestato di frequenza di specifici corsi di formazione (con superamento dell’esame finale) è, invece, abilitato esclusivamente in materia di certificazione energetica degli edifici (NO certificazione impianti).
Qualora il tecnico non abbia le competenze in tutti i campi – ovvero nella progettazione di edifici ed impianti – o nel caso che alcuni di essi esulino dall’ambito di competenza, egli deve operare in collaborazione con un altro tecnico abilitato, in modo tale che il gruppo così costituito abbia TUTTE le professionalità richieste.
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*) L’Allegato I del D.P.R. 75/13, reca i “Contenuti minimi del corso di formazione per tecnici abilitati alla certificazione energetica degli edifici” (previsti 8 moduli formativi per una durata complessiva di minimo 64 ore). Secondo l’art. 2, c. 5, a livello nazionale i corsi ed i relativi esami sono svolti da università, organismi ed enti di ricerca, consigli, ordini e collegi professionali, autorizzati dal Ministero; a livello regionale, i medesimi corsi sono svolti direttamente da Regioni e Province autonome, e da altri soggetti di ambito regionale con competenza in materia di certificazione energetica autorizzati dalle suddette.
Per assicurare indipendenza ed imparzialità del certificatore, l’art. 3 del D.P.R. 75 stabilisce l'obbligo per il certificatore, all'atto di sottoscrizione dell'Attestato di Certificazione Energetica (si parla ancora di ACE, anche se risulta sostituito dall’APE, ad opera del DL 63/13), di dichiarare l'assenza di conflitto di interessi:
- nel caso di edifici di NUOVA COSTRUZIONE, espressa tra l’altro attraverso il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di progettazione e realizzazione dell'edificio da certificare o con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né il coniuge né un parente fino al 4° grado;
- nel caso di EDIFICI ESISTENTI, ovvero di non coinvolgimento diretto o indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonché rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che in ogni caso non deve essere né coniuge né parente fino al 4° grado.
L'art. 4 del D.P.R. 75 stabilisce, inoltre, che l’ACE (leggere APE!) assume la valenza di atto pubblico, ai sensi dell’art. 481 del Codice penale con responsabilità diretta del tecnico abilitato che sottoscrive il documento.
Secondo l’art. 4 le disposizioni del D.P.R. si applicano alle Regioni o Province autonome che NON hanno ancora adottato propri provvedimenti attuativi della Direttiva 2002/91/CE, e comunque fino alla data di entrata in vigore dei predetti provvedimenti. Le Regioni e le Province autonome, inoltre, devono adottare misure atte a favorire un graduale ravvicinamento dei loro provvedimenti con i contenuti del decreto, al fine di assicurarne la coerenza.
Regioni e Province autonome possono anche:
- adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abilitati nel rispetto delle regole comunitarie;
- promuovere iniziative di informazione e orientamento dei soggetti certificatori e degli utenti finali;
- promuovere attività di formazione e aggiornamento dei certificatori; monitorare l'impatto del sistema di certificazione;
- predisporre un sistema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di certificazione;
- promuovere la conclusione di accordi volontari o di altri strumenti per assicurare agli utenti prezzi equi di accesso a qualificati servizi di certificazione energetica degli edifici.
Regioni e Province autonome devono procedere, inoltre, ai controlli della qualità del servizio di certificazione energetica reso dai soggetti certificatori (rif. art. 5). Detti controlli devono essere orientati alle classi energetiche più efficienti e devono comprendere:
- l’accertamento documentale degli attestati di certificazione includendo in esso anche la verifica del rispetto delle procedure;
- le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
- le ispezioni delle opere o dell’edificio.
Ove non diversamente disposto da norme regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità competenti che svolgono gli accertamenti e le ispezioni necessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti di climatizzazione.
Secondo l’art. 6, infine, reca una semplificazione burocratica: se l’edificio già dotato di ACE è sottoposto ad adeguamenti impiantistici – compresa la sostituzione del generatore – l’eventuale aggiornamento dell’attestato può essere predisposto anche da un tecnico abilitato dell’impresa di costruzione o dell’impresa installatrice incaricata dei lavori.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il D.P.R. 75/13, insieme al D.P.R. 74/13 (noto come “nuovo D.P.R. 412”), completa l’attuazione del D.Lgs. 192/05 in materia di certificazione energetica degli edifici.
Occorre, però, sottolineare che il D.P.R. 75/13 (come il D.P.R. 74/13,) è stato pubblicato dopo il Decreto-Legge 63/13, che ha recepito la Direttiva 3010/31/UE andando a modificare il D.Lgs. 192/05, introducendo l’APE al posto dell’ACE, e prevedendo l’emanazione di ulteriori/diversi decreti attuativi che – ironia della sorte – potrebbero interessare il campo di applicazione di questi provvedimenti attutivi (… basti pensare, ad esempio, che in entrambi i D.P.R., di recentissima pubblicazione, si cita ancora l'Attestato di Certificazione Energetica, quando vige ormai l'Attestato di Prestazione Energetica).
Morale: in un prossimo futuro potrebbero esserci ulteriori novità, con decreti che si modificano a vicenda ed in tempi brevi.
Vi terremo informati!