Nuove disposizioni legislative in materia di scarico a parete
il 4 agosto 2013 è entrata in vigore la legge 90/2013 che definisce le regole sulla prestazione energetica degli edifici nuovi e di quelli oggetto di notevoli ristrutturazioni.
In particolare, l’articolo 17 bis prevede che gli impianti termici installati successivamente al 31 agosto 2013 devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente.
Le deroghe previste
• Sostituzione di apparecchi installati prima del 31 agosto 2013 che scaricano già a parete o in canna collettiva ramificata.
• In edifici dove lo scarico a tetto è incompatibile con le norme di tutela dell’edificio.
• Il progettista attesta l’impossibilità di scaricare a tetto.
Queste deroghe possono essere applicate solo se si installano apparecchi a basso NOx (Classe 4 o 5) e hanno validità sia per gli edifici monofamiliari sia per quelli plurifamiliari.