Possibilità di scarico a parete dei prodotti di combustione con generatori a condensazione di potenza <34,8 kW
Con il testo aggiornato del Decreto Legge 18 ottobre 2012 ,n.179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale .294 del 18/12/2012 si è approvato un importante provvedimento riguardante la possibilità di scarico a parete con caldaie a condensazione nel caso in cui gli appositi camini,canne fumarie non risultino più idonei ad accogliere i prodotti di combustione in condizione di sicurezza.
In particolare nell’art.34 comma 53 è stato modificato integralmente l’art. 5 comma 9 del D.P.R. n.412/93 stabilendo che “«qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni”.
Pertanto decade l’obbligo generalizzato di scarico a tetto semplificando in modo evidente l’installazione di una caldaia a condensazione.
Con la sola sostituzione di un vecchio generatore di calore con uno a condensazione non si avrà più l’obbligo di risanamento (costoso) del camino/canna fumaria con conseguente maggiore sicurezza nell’utilizzo dell’intero impianto termico.
Inoltre il provvedimento elimina eventuali contenziosi che potrebbero nascere da normative locali più restrittive. Con il testo aggiornato del Decreto Legge 18 ottobre 2012 ,n.179 recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese” pubblicato in Gazzetta Ufficiale .294 del 18/12/2012 si è approvato un importante provvedimento riguardante la possibilità di scarico a parete con caldaie a condensazione nel caso in cui gli appositi camini,canne fumarie non risultino più idonei ad accogliere i prodotti di combustione in condizione di sicurezza.
In particolare nell’art.34 comma 53 è stato modificato integralmente l’art. 5 comma 9 del D.P.R. n.412/93 stabilendo che “«qualora si installino generatori di calore a gas a condensazione che, per valori di prestazione energetica e di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe ad alta efficienza energetica, più efficiente e meno inquinante, prevista dalla pertinente norma tecnica di prodotto EN 297 e/o UNI EN 483 e/o UNI EN 15502, il posizionamento dei terminali di tiraggio avviene in conformità alla vigente norma tecnica UNI 7129 e successive integrazioni”.
Pertanto decade l’obbligo generalizzato di scarico a tetto semplificando in modo evidente l’installazione di una caldaia a condensazione.
Con la sola sostituzione di un vecchio generatore di calore con uno a condensazione non si avrà più l’obbligo di risanamento (costoso) del camino/canna fumaria con conseguente maggiore sicurezza nell’utilizzo dell’intero impianto termico.
Inoltre il provvedimento elimina eventuali contenziosi che potrebbero nascere da normative locali più restrittive.