Installatori e manutentori diventeranno responsabili dei controlli sul trattamento dell'acqua a protezione degli impianti termici
Il 15 febbraio 2013 il Consiglio dei Ministri ha approvato due regolamenti che attuano il D.Lgs n. 192/05 e uniformano le norme italiane alla direttiva europea sul rendimento energetico in edilizia (Direttiva n. 2002/91/CE).
Il primo regolamento riguarda l’esercizio, la conduzione, il controllo, la manutenzione e l’ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari.
Il secondo regolamento definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento necessari per assicurare la qualificazione professionale e l’indipendenza dei tecnici esperti e degli organismi abilitati a rilasciare la certificazione energetica degli edifici.
Il nuovo “decreto ispezioni” mantiene ancora attuale l’applicazione della Norma tecnica UNI-CTI 8065 quale riferimento per quanto attiene il trattamento dell’acqua a protezione degli impianti termici con potenza complessiva superiore uguale a 350 kW, ma abroga gli articoli relativi alla manutenzione e ai controlli, segnalati nel DPR 412/93.
Le disposizioni del decreto sono ben chiare, gli installatori e i manutentori degli impianti termici, abilitati ai sensi del DM 22 gennaio 2008 n. 37, nell’ambito delle rispettive responsabilità, devono definire e dichiarare esplicitamente al committente o all’utente, quali sono le operazioni di controllo e manutenzione e la periodicità della verifica degli impianti termici per mantenerli sicuri e efficienti energeticamente.
A tal fine gli impianti termici per la climatizzazione o produzione di acqua calda sanitaria devono essere muniti di un Libretto di Impianto e dei relativi Rapporti di controllo energetico secondo le nuove configurazioni e disposizioni dettate dal Ministro dello sviluppo economico, entro Luglio 2013, documenti sui quali installatori e manutentori devono formalizzare i controlli effettuati anche per i sistemi di trattamento acqua a protezione degli impianti termici.
Il nuovo libretto di Impianto contiene infatti una scheda n. 2 completamente dedicata al “trattamento dell’acqua” a servizio del circuito di riscaldamento, dell’impianto di produzione di acqua calda sanitaria e all’eventuale protezione dell’impianto di raffreddamento.
L’installatore, secondo quanto previsto dal DPR 59/09 o dal DPR 412/93, all’atto della nuova realizzazione o ristrutturazione/sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale ed estiva, deve provvedere all’installazione anche di un idoneo sistema di trattamento dell’acqua per prevenire la formazione del calcare, delle corrosioni e dall’eventuale formazione di fouling biologico, problemi che riducono drasticamente l’efficienza energetica degli impianti.
Ad installazione ultimata l’installatore dovrà completare la scheda n. 2 del nuovo Libretto di impianto indicando quali sono i sistemi di trattamento acqua utilizzati (es. filtri, addolcitori, etc.) per proteggere i circuiti di acqua calda sanitaria e riscaldamento, segnalando in scheda 14 i consumi dei prodotti chimici.